L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un cittadino italiano, iscritto all'AIRE ed emigrato in Svizzera, il mancato versamento delle imposte su redditi percepiti, ritenendolo fittiziamente espatriato per via di legami familiari, immobili e utenze attive in Italia. Il contribuente ha dimostrato la reale residenza fiscale all'estero producendo documenti in lingua straniera senza traduzione giurata. I giudici tributari hanno accolto le ragioni del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha stabilito che i documenti in lingua straniera sono pienamente ammissibili nel processo tributario se il giudice ne comprende il testo senza dover nominare un interprete. Il contribuente ha così superato la presunzione di residenza in Italia, vincendo definitivamente la causa con condanna dell'ente fiscale alle spese.
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