Un contribuente impugnava una cartella esattoriale per sanzioni tributarie, lamentando che l'atto originario fosse stato notificato al suo vecchio indirizzo anziché a quello nuovo. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la controversia giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente decideva di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla legge, estinguendo il debito tramite il pagamento rateale di quanto dovuto. Di conseguenza, sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate hanno richiesto l'estinzione del processo. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate e confermando che l'adesione alla definizione agevolata esclude l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
Continua »