Una società acquirente di un'azienda si vede notificare un atto di accertamento per i debiti fiscali della società venditrice, in virtù della responsabilità solidale del cessionario. L'acquirente chiede di aderire alla definizione agevolata (condono), ma l'Agenzia delle Entrate nega la richiesta, sostenendo che l'atto notificato non sia di natura impositiva. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: quando l'atto di accertamento è il primo documento con cui il cessionario viene a conoscenza della pretesa fiscale, esso ha natura di atto impositivo e, pertanto, la controversia può essere oggetto di definizione agevolata. La Corte accoglie il ricorso della società e dichiara estinto il processo.
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