Una società per azioni ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava l'utilizzo di una società controllata per stornare i ricavi e abbattere l'imponibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento. I giudici hanno chiarito che l'istituto dell'interposizione fittizia e la disciplina antielusiva si applicano anche a operazioni reali ed effettive, qualora si utilizzi in modo improprio uno strumento giuridico al solo scopo di aggirare il fisco. Nel caso specifico, la totale identità decisionale, la coincidenza di sede e la mancanza di una struttura organizzativa autonoma della controllata costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti del disegno elusivo. Di conseguenza, la società controllante è stata dichiarata l'effettiva beneficiaria dei redditi e condannata al pagamento delle spese.
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