La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33532/2024, ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento che negava la deducibilità di costi IRES, IRAP e la detrazione IVA. Il caso riguardava una società committente che, tramite l'interposizione fittizia di una società 'filtro', mascherava un rapporto diretto con una cooperativa di trasporti. La Corte ha ritenuto provato il disegno fraudolento, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti, e ha stabilito che i costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti e da una somministrazione irregolare di manodopera non sono deducibili.
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