Un consulente aziendale, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione, requisito essenziale per l'imposta. Dopo le decisioni negative nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. I giudici hanno chiarito che l'inserimento del professionista nella struttura organizzativa della società, anche in qualità di socio, non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, poiché tale struttura fa capo alla società stessa, che è il soggetto passivo d'imposta.
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