Una lavoratrice impugna il suo contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'Appello, in sede di rinvio, rigetta la domanda della lavoratrice. Inoltre, la condanna a pagare le spese legali anche per la fase di rinvio, nonostante l'azienda non si fosse formalmente costituita in quella fase. La lavoratrice ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il motivo sul contratto di lavoro, ma accoglie il secondo motivo relativo alla condanna alle spese. I giudici stabiliscono che non si può condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite a favore della parte che è rimasta contumace (non costituita), poiché quest'ultima non ha sostenuto costi di difesa. La sentenza viene cassata senza rinvio limitatamente a tale condanna.
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