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D.Lgs. 368/2001

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486 provvedimenti

Abuso di contratti a termine: risarcimento anche sotto i 36 mesi
Un gruppo di lavoratrici della sanità ha fatto causa a un'Azienda Ospedaliera chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento per l'abuso di contratti a termine. La Corte d'Appello aveva negato sia la stabilizzazione (per mancanza del requisito dei 36 mesi in un preciso arco temporale) sia il risarcimento (ritenendo che l'indennità spettasse solo superando i 36 mesi complessivi). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle lavoratrici sul risarcimento. I giudici hanno stabilito che l'abuso di contratti a termine si configura e va risarcito ogni volta che i contratti a tempo determinato sono illegittimi o privi di reali causali straordinarie, a prescindere dal superamento della soglia dei 36 mesi di servizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare i risarcimenti.
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Conversione del contratto a termine: risarcito ma senza posto
Un lavoratore ha impugnato il proprio contratto di lavoro stipulato con un Consorzio di bonifica siciliano, ritenendo illegittimo il termine di scadenza applicato. I giudici di merito avevano dichiarato nullo il termine, disponendo la conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato e condannando l'ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Consorzio. I giudici di legittimità hanno stabilito che, sebbene il termine fosse illegittimo per mancanza di prove sulle esigenze temporanee, la conversione del contratto a termine è giuridicamente impossibile. La legislazione regionale siciliana impone infatti un divieto assoluto di nuove assunzioni a tempo indeterminato per questi enti senza concorso pubblico. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto solo all'indennità risarcitoria, ma non al posto di lavoro fisso.
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Conversione del contratto a termine: scontro nei teatri lirici
Un lavoratore, impiegato come operaio macchinista presso una fondazione lirico-sinfonica, ha contestato la legittimità di diversi contratti a tempo determinato stipulati tra il 2006 e il 2011. Il lavoratore ha richiesto la conversione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha accertato l'illegittimità del primo contratto per mancata valutazione dei rischi, ma ha negato la stabilizzazione a causa del blocco delle assunzioni, concedendo solo un risarcimento. La Corte di Cassazione, rilevando un profondo contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di conversione del rapporto per le fondazioni liriche a causa della loro natura pubblica e dei limiti di bilancio, ha sospeso la decisione. I giudici hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite per stabilire una regola uniforme.
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Contratto a tempo determinato: scontro sulle fondazioni liriche
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a termine per mansioni di macchinista presso una Fondazione lirica, chiedendo la nullità del termine e la conversione in un rapporto stabile. La Corte d'Appello ha respinto la domanda escludendo la conversione a causa del blocco delle assunzioni. La Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla convertibilità del contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (spesso assimilate al pubblico impiego per i vincoli di spesa e concorsualità), ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Inoltre, ha rilevato l'irregolarità della difesa della Fondazione, che non aveva deliberato correttamente l'affidamento a liberi professionisti anziché all'Avvocatura dello Stato.
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Lavoro nero: sanzione confermata anche se c’è un errore formale
Un datore di lavoro è stato sanzionato con oltre dodicimila euro per aver impiegato due bariste dopo la scadenza dei loro contratti a termine, senza comunicare la proroga o la trasformazione del rapporto al Centro per l'Impiego. L'autorità ha qualificato la condotta come lavoro nero. Il datore di lavoro ha impugnato la sanzione, sostenendo si trattasse di un semplice errore amministrativo e contestando la validità dell'ordinanza per difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa comunicazione configura lavoro nero e che la motivazione della sanzione è valida anche se fa riferimento al verbale ispettivo (motivazione per relationem). Inoltre, i vizi della fase amministrativa non annullano la sanzione se il giudice può comunque valutare il merito del rapporto di lavoro.
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Abuso del contratto a termine: risarcito anche col blocco assunzioni
Un infermiere assunto da un'azienda ospedaliera pubblica con ripetuti contratti a tempo determinato ha contestato l'illegittimità del termine per mancanza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine e ha condannato l'ente al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il blocco delle assunzioni giustificasse il ricorso al lavoro precario e contestando la quantificazione del danno senza prova concreta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il blocco delle assunzioni non legittima la reiterazione dei contratti a termine. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pur non operando la conversione del rapporto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno presunto, calcolato secondo criteri di equità per sanzionare l'abuso.
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Abuso del contratto a termine: illegittimo ma indennità ridotta
Un'infermiera ha lavorato per un'azienda sanitaria locale tramite ripetuti contratti a tempo determinato. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i contratti per la mancata indicazione delle ragioni temporanee e ha condannato l'ente al risarcimento del danno basandosi sullo Statuto dei Lavoratori. La Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti, evidenziando l'abuso del contratto a termine per soddisfare esigenze ordinarie e permanenti. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'azienda pubblica sulla quantificazione del danno: nel pubblico impiego, non potendo avvenire la conversione del rapporto in tempo indeterminato, il risarcimento per la perdita di chance di un lavoro stabile deve essere calcolato secondo i parametri del Collegato Lavoro (da 2,5 a 12 mensilità) e non dello Statuto dei Lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Conversione del contratto a termine: illegittimo ma non stabile
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a termine stipulati con un Consorzio di bonifica siciliano, lamentando la genericità della causale. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine e disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti a termine per mancanza di causale specifica. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Consorzio riguardo alla conversione del contratto a termine. Essendo il Consorzio un ente pubblico economico soggetto a leggi regionali siciliane che vietano nuove assunzioni stabili, la stabilizzazione è giuridicamente impossibile. La Suprema Corte ha quindi escluso la conversione del rapporto, confermando solo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
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Contratto a termine illegittimo: risarcimento sì, ma niente posto fisso
Il Lavoratore ha impugnato il contratto a termine illegittimo stipulato con l'Ente Pubblico Economico, chiedendo la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La Corte d'Appello ha accolto la domanda. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, a causa del divieto di assunzioni a tempo indeterminato imposto dalla legge regionale per questa tipologia di enti, la conversione del rapporto è giuridicamente impossibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha escluso la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, confermando però il risarcimento del danno per l'illegittimità del termine apposto al contratto.
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Conversione del contratto a termine: negata anche se illegittimo
Tre lavoratori hanno contestato la successione di otto contratti a tempo determinato con un ente pubblico economico, ritenendo generiche le causali di assunzione. I giudici di merito avevano dichiarato nullo il termine e disposto la conversione del rapporto. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei termini apposti, ma ha accolto il ricorso dell'ente datore di lavoro. La Corte ha stabilito che la legislazione regionale siciliana vieta la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato per i consorzi di bonifica. Di conseguenza, pur riscontrando l'irregolarità dei contratti, la Cassazione ha rigettato la domanda di stabilizzazione dei lavoratori.
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Conversione del contratto a termine: risarcimento s , posto fisso no
Un lavoratore ha contestato l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio di bonifica siciliano per mancanza di causale specifica. La Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità del termine, disponendo la conversione del rapporto e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del termine e il diritto all'indennizzo economico. Tuttavia, accogliendo il ricorso del Consorzio, ha stabilito che la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato è preclusa dalle norme regionali siciliane, che vietano assunzioni stabili senza concorso pubblico. Il lavoratore ottiene quindi solo il risarcimento economico.
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Abuso del contratto a termine: indizi evidenti ma ricorso respinto
Tre lavoratori marittimi hanno contestato l'abuso del contratto a termine da parte della società datrice di lavoro, che aveva stipulato con loro numerosi contratti a tempo determinato in un breve arco temporale. La Corte d'Appello ha rigettato la loro domanda, nonostante avesse riscontrato forti indizi di comportamento scorretto. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando una grave contraddizione nella sentenza d'appello: i giudici di secondo grado avevano ammesso la presenza di indizi di abuso, ma poi avevano rigettato la domanda senza analizzare concretamente le prove. La sentenza è stata annullata con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Contratto a termine: la sicurezza stradale batte il posto fisso
Un lavoratore ha impugnato il proprio contratto a termine stipulato con un'azienda di gestione stradale, chiedendo la trasformazione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato. L'azienda aveva giustificato l'assunzione temporanea con la necessità di garantire la sicurezza stradale durante il periodo invernale. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la causale, accertando che le mansioni svolte dal dipendente corrispondevano effettivamente alle esigenze stagionali descritte nel contratto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reiterazione abusiva di contratti a termine: il danno è presunto
Una lavoratrice ha fatto causa a un ente pubblico chiedendo il risarcimento e la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa della reiterazione abusiva di contratti a termine dal 1997. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice: sebbene per i contratti anteriori al 2001 (recepimento della direttiva UE) serva la prova del danno, per quelli successivi opera la presunzione di danno ("danno eurounitario"). La Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare tutti i contratti successivi al 2001 per verificare l'eventuale abuso. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Conversione del contratto a termine: illegittimo ma non stabile
Un lavoratore ha impugnato i contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio di bonifica siciliano, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato per illegittimità del termine. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. Pur confermando l'illegittimità della scadenza per mancanza di esigenze temporanee, la Suprema Corte ha stabilito che la conversione del contratto a termine è giuridicamente impossibile. Le leggi regionali siciliane impongono infatti un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato senza concorso pubblico per questi enti. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
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Contratto a tempo determinato: l’azienda vince sul risarcimento
Una lavoratrice ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato, chiedendo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine, applicando però l'indennità risarcitoria forfettaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice sulla misura del risarcimento, ma ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici di legittimità hanno stabilito che, per verificare la specificità della causale in contesti aziendali complessi, si devono applicare criteri elastici. Il rinvio agli accordi collettivi è valido per determinare le esigenze sostitutive, anche senza indicare i nomi dei sostituiti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Reiterazione abusiva: dieci anni di supplenze e nessun danno
Un'insegnante ha fatto ricorso contro il Ministero dell'Istruzione lamentando la reiterazione abusiva di contratti a termine per circa dieci anni su posti di organico di fatto, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nella scuola, la semplice successione di supplenze temporanee fino al 30 giugno non dimostra da sola un abuso. L'organizzazione scolastica è complessa e influenzata da variabili imprevedibili come i flussi migratori e le scelte degli studenti. Per ottenere il risarcimento, il lavoratore deve dimostrare un uso distorto dello strumento contrattuale da parte dell'amministrazione. L'insegnante perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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Abuso di contratti a termine: niente posto fisso ma risarcimento
Quindici lavoratori hanno fatto causa a un ente pubblico non economico per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato per il servizio di esazione del pedaggio. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, vige il divieto assoluto di trasformare i rapporti precari in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso dei lavoratori sul risarcimento. La Corte ha stabilito che l'abuso di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione genera un danno comunitario presunto. Questo danno va risarcito in modo forfettario (tra 2,5 e 12 mensilità) senza che il dipendente debba provarlo. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'indennità risarcitoria a favore dei lavoratori.
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Contratto a termine e dimissioni: dimettersi non cancella i danni
Un lavoratore ha stipulato quattro contratti a termine consecutivi con un'azienda, dimettendosi anticipatamente dall'ultimo di essi. Successivamente, ha chiesto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni, contestando la legittimità dei termini apposti. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che le dimissioni avessero fatto venir meno l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il contratto a termine e dimissioni dall'ultimo rapporto non cancellano l'interesse ad accertare l'eventuale illegittimità dei contratti precedenti. La nullità dei primi contratti può infatti produrre effetti economici e giuridici favorevoli. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame dei primi tre contratti.
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Trattamento di fine rapporto: no ai vigili del fuoco volontari
Un vigile del fuoco volontario ha richiesto il pagamento del Trattamento di fine rapporto per i periodi di servizio temporaneo prestati presso il Comando Provinciale. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo il rapporto di natura subordinata. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il rapporto tra l'Amministrazione e i vigili del fuoco volontari non costituisce un rapporto di impiego, ma un mero rapporto di servizio di natura funzionale. Di conseguenza, a questi soggetti non spetta il Trattamento di fine rapporto, poiché la legge elenca in modo tassativo le sole indennità loro dovute, escludendo la liquidazione di fine servizio. La Cassazione ha deciso nel merito, revocando il decreto ingiuntivo originario.
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