Una docente ha contestato la reiterazione illegittima di plurimi contratti a termine nella scuola pubblica, chiedendo il risarcimento dei danni per l'assenza di specifiche ragioni giustificatrici. Dopo decisioni contrastanti nei gradi di merito sulla distinzione tra supplenze su organico di fatto e di diritto, la lavoratrice ha promosso ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia non regolarmente notificato al Ministero. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. I giudici hanno inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, chiarendo che tale sanzione economica non si applica quando l'inammissibilità sopraggiunge dopo la notifica dell'impugnazione.
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