La Corte d'Appello ha dichiarato nulli i contratti a termine di alcune sarte con una fondazione lirica, disponendo riammissione e risarcimento. La fondazione ha presentato ricorso in Cassazione. Mentre due lavoratrici hanno conciliato, per la terza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato un difetto di Ius Postulandi Fondazioni Liriche: la fondazione, pur essendo un ente privato, deve avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, adottare una specifica delibera motivata per incaricare avvocati privati. Tale delibera era assente, rendendo il mandato difensivo invalido. La fondazione è stata condannata a pagare le spese legali della lavoratrice.
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