Un infermiere assunto da un'azienda ospedaliera pubblica con ripetuti contratti a tempo determinato ha contestato l'illegittimità del termine per mancanza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso del contratto a termine e ha condannato l'ente al risarcimento del danno, quantificato in sei mensilità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il blocco delle assunzioni giustificasse il ricorso al lavoro precario e contestando la quantificazione del danno senza prova concreta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il blocco delle assunzioni non legittima la reiterazione dei contratti a termine. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, pur non operando la conversione del rapporto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno presunto, calcolato secondo criteri di equità per sanzionare l'abuso.
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