La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore del settore scolastico che lamentava l'abuso contratti a termine. Il Lavoratore aveva stipulato numerosi contratti precari e, pur essendo stato successivamente stabilizzato, chiedeva il risarcimento del danno. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, ritenendo la stabilizzazione una misura sufficiente. La Cassazione ha confermato questa posizione, dichiarando inammissibile il ricorso del Lavoratore. Ha ribadito che, nel pubblico impiego scolastico e per i contratti precedenti la L. 107/2015, la stabilizzazione è una sanzione adeguata all'abuso di contratti a termine, escludendo il risarcimento del danno se non si prova un ulteriore pregiudizio specifico.
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