Una società, soggetta a un sequestro preventivo per evasione di dazi doganali, ha richiesto la restituzione parziale delle somme vincolate. La richiesta si basava su un documento dell'Agenzia Doganale, elaborato in collaborazione con la Procura e la Polizia Finanziaria, che quantificava un profitto illecito inferiore all'importo sequestrato. Il Tribunale aveva respinto la richiesta, qualificando erroneamente tale documento come un atto "unilaterale" e inaffidabile. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che si è verificato un travisamento della prova, poiché il documento era il risultato di un'attività investigativa partecipata e non di un'iniziativa di parte. Di conseguenza, il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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