Prescrizione pena pecuniaria: l’Iscrizione a Ruolo ferma il tempo
La questione della prescrizione pena pecuniaria rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, poiché bilancia l’esigenza di certezza del diritto con la necessità dello Stato di eseguire le sanzioni irrogate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22516 del 2024, ha fornito un chiarimento decisivo su quale sia il momento esatto in cui il cronometro della prescrizione si ferma. La Corte ha stabilito che è l’iscrizione a ruolo del credito, e non la successiva notifica della cartella di pagamento, l’atto che determina la cessazione del decorso del termine prescrizionale.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino di dichiarare estinta per prescrizione una pena pecuniaria (un’ammenda di 5.000 euro) inflitta con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2011. Il Giudice dell’Esecuzione aveva respinto tale istanza, sostenendo che l’iscrizione a ruolo del debito, avvenuta nel frattempo, avesse già impedito il compimento del termine di prescrizione di cinque anni.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, argomentando che l’esecuzione della pena non potesse considerarsi ‘iniziata’ con la mera iscrizione a ruolo, un atto interno all’amministrazione, ma solo con un atto che porti la pretesa esecutiva a conoscenza del condannato, ovvero la notifica della cartella di pagamento.
Il dibattito sulla decorrenza della prescrizione pena pecuniaria
Il cuore della controversia giuridica risiedeva nell’individuare l’atto idoneo a fermare il decorso del tempo ai fini della prescrizione. L’articolo 173 del Codice Penale stabilisce che la pena dell’ammenda si estingue nel termine di cinque anni. L’articolo 172, richiamato dalla norma, precisa che tale termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.
Il punto controverso era se l’inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare il decorso della prescrizione, coincidesse con l’iscrizione a ruolo o con la notifica al debitore. Secondo la tesi del ricorrente, solo la notifica, portando a conoscenza del condannato la volontà dello Stato di riscuotere, poteva essere considerata l’inizio effettivo dell’esecuzione. La tesi opposta, sposata dal giudice di prime cure, valorizzava l’iscrizione a ruolo come primo, concreto atto della procedura esecutiva.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che considera l’iscrizione a ruolo come il momento determinante per la cessazione della decorrenza della prescrizione. Il ragionamento della Corte si fonda su una distinzione cruciale tra i profili penalistici e quelli civilistici della vicenda esecutiva.
I giudici hanno sottolineato che, nel sistema processuale penale, il fenomeno della prescrizione è legato all’inerzia dello Stato nell’esercitare il proprio potere punitivo (vis ac potestas punitiva). Quando lo Stato manifesta in modo univoco la volontà di eseguire la pena, l’inerzia viene meno e, con essa, la ragione d’essere della prescrizione. L’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è, secondo la Corte, proprio quella manifestazione di volontà. È un atto formale e concreto con cui lo Stato attiva il concessionario per la riscossione, dando inizio all’esecuzione.
La successiva notifica della cartella di pagamento, pur essendo essenziale per la procedura di riscossione coattiva secondo le regole civilistiche, non assume rilevanza ai fini della prescrizione della pena. La Corte ha ribadito che, a differenza del diritto civile dove la conoscenza dell’atto da parte del debitore è fondamentale per interrompere la prescrizione, nel diritto penale ciò che conta è il compimento dell’attività da parte dell’organo statale. Il sistema della prescrizione della pena non prevede cause di sospensione o interruzione tipiche del diritto civile, ma unicamente un termine che decorre e che cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione.
Le conclusioni e il principio di diritto
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: con riferimento al regime normativo precedente alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza.
Questa sentenza consolida un importante orientamento giurisprudenziale, offrendo certezza agli operatori del diritto. L’implicazione pratica è chiara: per evitare la prescrizione di una sanzione pecuniaria, è sufficiente che l’amministrazione competente provveda tempestivamente all’iscrizione a ruolo del credito, indipendentemente dai tempi e dagli esiti della successiva notifica della cartella di pagamento al condannato.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per una pena pecuniaria come l’ammenda?
Il termine di prescrizione, che per l’ammenda è di cinque anni, inizia a decorrere dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, cioè definitiva e non più impugnabile.
Quale atto fa cessare la decorrenza della prescrizione della pena pecuniaria?
Secondo la sentenza, la decorrenza del termine di prescrizione cessa con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Questo atto è considerato la manifestazione sufficiente della volontà dello Stato di eseguire la pena, interrompendo così l’inerzia che è alla base dell’istituto della prescrizione.
La notifica della cartella di pagamento al condannato è necessaria per fermare la prescrizione della pena?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento è un atto che attiene alla successiva fase di riscossione del credito secondo le regole civilistiche, ma non è rilevante ai fini della cessazione della decorrenza della prescrizione della pena, la quale si arresta già con la precedente iscrizione a ruolo.