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D.Lgs. 165/2001

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2857 provvedimenti

Giurisdizione società in house: decide il giudice ordinario
Un professionista ha impugnato davanti al TAR la graduatoria di una selezione indetta da una società a controllo pubblico per un incarico di esperto senior, sostenendo che il vincitore non avesse i requisiti richiesti. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il conflitto, hanno stabilito che la giurisdizione società in house spetta al giudice ordinario. Anche se interamente partecipata dallo Stato, la società in house è un soggetto di diritto privato. Le sue procedure di selezione non costituiscono esercizio di un pubblico potere, ma rientrano nell'agire privato dell'ente. Di conseguenza, le controversie sulle assunzioni e sui contratti di collaborazione devono essere decise dal giudice ordinario.
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Licenziamento per giusta causa: la radio privata costa il posto al vigile
Un Ispettore della Polizia Municipale è stato sanzionato con il licenziamento per giusta causa dopo aver consegnato a un privato autista di carro attrezzi una radio collegata alla centrale operativa per segnalargli gli incidenti stradali. Il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa del processo penale e riattivato dopo la condanna definitiva. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando la tardività della contestazione e l'insussistenza della lesione del vincolo fiduciario, dato che era stato riammesso in servizio dopo cinque anni di sospensione cautelare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che la riammissione in servizio per decorrenza dei termini cautelari non sana la gravità della condotta, né ripristina la fiducia, e che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale rientra nella discrezionalità dell'amministrazione.
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Abuso di contratti a termine: il Comune perde contro le educatrici
Un Ente Locale ha utilizzato ripetutamente contratti a tempo determinato per coprire posti di educatrici negli asili nido comunali. Le Lavoratrici hanno fatto causa denunciando l'abuso di contratti a termine per soddisfare esigenze stabili e ordinarie di insegnamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Locale, confermando l'illegittimità della condotta. I giudici hanno chiarito che l'indizione di continue procedure selettive e la variazione delle ore di docenza non escludono l'abuso, poiché l'amministrazione ha coperto per anni un fabbisogno strutturale con contratti precari. L'Ente Locale è stato condannato a risarcire i danni e a pagare le spese legali.
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Nullità della clausola di riassunzione: negato il rientro in P.A.
Due docenti, assunti inizialmente da un ente pubblico con contratti privati, erano stati trasferiti a una società concessionaria. La convenzione prevedeva che, in caso di cessazione della concessione, i lavoratori sarebbero tornati all'ente pubblico. Dopo il fallimento della società, i lavoratori hanno chiesto il ripristino del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, confermando la nullità della clausola di riassunzione. I giudici hanno stabilito che la Pubblica Amministrazione non può obbligarsi a riassumere personale tramite accordi privati al di fuori delle rigide procedure di legge, anche se i contratti originari erano di natura privatistica. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento anche col posto fisso
Alcuni educatori scolastici hanno lavorato per anni con contratti a scadenza presso un Comune. L'Ente Locale ha abusato di questi contratti per coprire esigenze stabili di insegnamento. Successivamente, i lavoratori hanno ottenuto un posto fisso nelle scuole statali grazie ai punteggi accumulati. Il Comune sosteneva che questa assunzione statale cancellasse l'illecito e il diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi del Comune. I giudici hanno stabilito che l'assunzione presso un altro ente pubblico non sana l'abuso di contratti a termine commesso dal primo datore di lavoro. Di conseguenza, i lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno.
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Condotta antisindacale: sì ai contributi e no ai favoritismi
Il Sindacato ha promosso un ricorso contro un'Agenzia pubblica per accertare una condotta antisindacale. L'Agenzia aveva escluso il Sindacato dal pagamento dei contributi associativi, continuando a pagare le altre sigle, e aveva negato l'accesso ai dati sui permessi sindacali altrui e l'uso di un locale idoneo. La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del Sindacato. I giudici hanno stabilito che pagare solo alcuni sindacati e negare informazioni sui permessi viola i principi di trasparenza e parità di trattamento. Inoltre, un precedente giudicato non blocca le richieste per periodi contrattuali successivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Irriducibilità della retribuzione: dipendente batte il Ministero
Un dipendente pubblico, transitato dai ruoli di un ente stradale a quelli di un Ministero, ha richiesto il mantenimento di alcune indennità (funzione, rischio e produzione) all'interno del proprio assegno personale. Il Ministero ha contestato tale diritto, ritenendo che tali voci facessero parte della retribuzione variabile e non potessero essere conservate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che il principio di irriducibilità della retribuzione si applica anche alle indennità accessorie se corrisposte in modo fisso e continuativo. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a mantenere tali somme nel proprio trattamento economico, poiché le sue mansioni non sono cambiate dopo il trasferimento.
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Assegno personale riassorbibile: dipendenti battono il Ministero
Alcuni dipendenti di un ente stradale pubblico, transitati nei ruoli di un Ministero, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a conservare il premio di produzione, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio. Tali voci dovevano confluire nell'assegno personale riassorbibile per evitare un peggioramento dello stipendio. Il Ministero si è opposto, ritenendo che tali indennità fossero elementi variabili e non computabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che, se un emolumento viene pagato in modo fisso e continuativo, deve essere incluso nell'assegno personale riassorbibile, a prescindere dalla sua formale classificazione contrattuale. Vince il lavoratore, con condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
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Irriducibilità della retribuzione: stipendio salvo nel passaggio
Un dipendente di un ente pubblico stradale transita nei ruoli del Ministero. Il lavoratore chiede di mantenere nel proprio stipendio, tramite un assegno ad personam riassorbibile, alcune voci come il premio di produzione e le indennità di rischio e funzione. Il Ministero si oppone, ritenendole voci variabili e non fisse. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Ministero, confermando che, in base al principio di irriducibilità della retribuzione, conta la stabilità concreta del compenso. Se le indennità venivano pagate in modo fisso e continuativo prima del trasferimento, esse vanno conservate per evitare un ingiusto peggioramento economico del lavoratore.
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Irriducibilità della retribuzione: tutele nel cambio di ente
Un dipendente pubblico, transitato dai ruoli di un ente stradale a quelli di un Ministero, ha richiesto il mantenimento di alcune indennità (rischio, funzione e produzione) all'interno del proprio assegno ad personam. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci variabili e non conservabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che il principio di irriducibilità della retribuzione impone la conservazione di tutti gli emolumenti che, sebbene formalmente accessori, vengano pagati in modo fisso e continuativo. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto a mantenere lo stipendio originario e il Ministero è stato condannato a pagare le spese legali.
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Assegno ad personam riassorbibile: lo stipendio non si riduce
Un dipendente dell'ANAS, transitato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto il mantenimento di alcune indennità (produzione, funzione e rischio) all'interno del proprio stipendio. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci come variabili e non fisse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che tali emolumenti, essendo stati corrisposti in modo fisso e continuativo, devono essere inclusi nell'assegno ad personam riassorbibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per tutelare l'irriducibilità dello stipendio, rileva la stabilità concreta dell'emolumento e non la sua formale classificazione contrattuale. Vince il lavoratore, con condanna del Ministero alle spese di giudizio.
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Irriducibilità della retribuzione: no ai tagli nel passaggio di ente
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro due dipendenti ex ANAS transitati nei ruoli ministeriali. Il Ministero contestava l'inserimento di alcune indennità (rischio, funzione e premio di produzione) nel calcolo dell'assegno personale riassorbibile. La Suprema Corte ha invece confermato che tali voci, se corrisposte in modo fisso e continuativo, devono essere conservate nel passaggio tra amministrazioni. Questo per garantire il principio di irriducibilità della retribuzione ed evitare un ingiusto peggioramento economico per i lavoratori, a prescindere dalla formale classificazione delle indennità come fisse o variabili nel contratto collettivo. I lavoratori mantengono così il diritto a non subire tagli di stipendio.
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Ripetizione dell’indebito: l’Azienda perde contro i medici
Un'Azienda Sanitaria ha trattenuto somme dagli stipendi di alcuni Medici Convenzionati, sostenendo di aver pagato quote in eccedenza per anni a causa di un errore nei database degli assistiti. I Medici hanno avviato un'azione di accertamento negativo per bloccare i recuperi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che, in tema di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul soggetto che pretende la restituzione delle somme (l'Azienda), anche se quest'ultimo è convenuto in un giudizio di accertamento negativo. L'Azienda non ha fornito la prova specifica dei singoli assistiti che avrebbero generato l'esubero, disponendo in via esclusiva dei dati informatici. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve restituire ai medici le somme illegittimamente trattenute.
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Ripetizione dell’indebito: l’Asl deve provare l’errore
Un'Azienda Sanitaria ha trattenuto somme dagli stipendi di alcuni medici di famiglia, sostenendo di aver pagato in eccedenza le quote capitarie a causa di un errore informatico. I medici hanno avviato una causa di accertamento negativo per contestare il recupero. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei casi di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova spetta all'amministrazione pubblica che pretende la restituzione del denaro. L'ente pubblico deve dimostrare l'assenza di una causa giustificativa del pagamento, identificando in modo specifico i singoli pazienti associati all'errore. Non basta indicare una generica discrepanza numerica. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda Sanitaria, confermando che i medici non devono restituire le somme e hanno diritto al rimborso di quanto già trattenuto.
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Mansioni dirigenziali di fatto: perché non bastano per lo stipendio
Il Lavoratore, comandante della polizia municipale, ha ricevuto dal Comune oltre 86.000 euro in forza di una sentenza del TAR che gli riconosceva la qualifica dirigenziale. Successivamente, il Consiglio di Stato ha annullato tale decisione. Il Comune ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma. Il Lavoratore ha fatto opposizione, sostenendo di aver svolto in concreto mansioni dirigenziali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore. La Corte ha stabilito che, nel pubblico impiego, lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali non dà diritto alle relative differenze retributive se l'ente pubblico non ha formalmente istituito la specifica posizione dirigenziale nella propria pianta organica. Il Lavoratore deve quindi restituire l'intera somma e pagare le spese legali.
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Abuso dei contratti a termine: il Comune perde contro la maestra
Una lavoratrice ha contestato l'illegittimità di diversi contratti a tempo determinato stipulati con un Comune nel 2009 e nel 2010 come personale scolastico, lamentando l'assenza di causali specifiche. La Corte d'Appello ha accertato l'abuso dei contratti a termine e ha condannato l'ente al pagamento del risarcimento massimo di 12 mensilità. Il Comune ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che si applicassero le deroghe per il personale scolastico e contestando l'entità del risarcimento. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le deroghe per le scuole statali non si applicavano ai comuni prima del 2013. Di conseguenza, l'ente pubblico deve risarcire la lavoratrice e pagare le spese di giudizio.
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Mancato superamento del periodo di prova: non preclude il futuro impiego
Il Lavoratore ha impugnato la risoluzione immediata del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, disposta dall'Amministrazione Scolastica a causa del precedente mancato superamento del periodo di prova in un altro ruolo. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il provvedimento, equiparando tale circostanza alla dispensa per insufficiente rendimento, che preclude l'accesso al pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che il mancato superamento del periodo di prova è un istituto autonomo che esaurisce i suoi effetti nel singolo rapporto e non impedisce future assunzioni pubbliche.
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Assegno ad personam: la Cassazione batte il Ministero
Una lavoratrice, trasferita d'ufficio da una società pubblica a un Ministero, ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento economico. Il Ministero aveva escluso alcune voci retributive dal calcolo dell'assegno ad personam, destinato a evitare perdite economiche. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità di rischio e il premio di produzione, erogati in modo fisso e continuativo nel precedente rapporto, devono essere inclusi nel calcolo dell'assegno ad personam. Al contrario, ha escluso il valore della polizza sanitaria integrativa, poiché la lavoratrice beneficia già di una copertura simile presso il Ministero. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della lavoratrice, condannando il Ministero al ricalcolo e al pagamento delle spese.
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Previdenza complementare dei dipendenti pubblici: addio polizze
Un gruppo di dipendenti pubblici ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attivazione di una polizza assicurativa integrativa aziendale stipulata nel 1963. L'ente di ricerca datore di lavoro si è opposto, sostenendo che tale beneficio fosse stato soppresso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che la polizza rientra nell'ambito della previdenza complementare dei dipendenti pubblici e non costituisce un trattamento retributivo. Di conseguenza, l'agevolazione deve considerarsi definitivamente soppressa a partire dal 1° ottobre 1999, in forza della legge che ha abolito i vecchi fondi di previdenza integrativa preesistenti nel settore pubblico. I lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Nullità della transazione: il dirigente deve restituire 300mila €
Un Dirigente di un'Azienda pubblica ha ricevuto consistenti aumenti stipendiali derivanti dal consolidamento di voci della retribuzione variabile nella quota fissa, senza alcun legame con il raggiungimento di obiettivi. Prima del pensionamento, le parti hanno firmato un accordo per risolvere ogni pendenza. Successivamente, l'Azienda ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità dell'accordo transattivo poiché basato su delibere illecite, contrarie ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Dirigente. La sentenza ribadisce la nullità della transazione quando questa riguarda contratti illeciti o contrari a norme imperative, obbligando il lavoratore a restituire oltre 300.000 euro all'amministrazione pubblica.
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