Un dipendente dell'ANAS, transitato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto il mantenimento di alcune indennità (produzione, funzione e rischio) all'interno del proprio stipendio. Il Ministero si è opposto, ritenendo tali voci come variabili e non fisse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che tali emolumenti, essendo stati corrisposti in modo fisso e continuativo, devono essere inclusi nell'assegno ad personam riassorbibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per tutelare l'irriducibilità dello stipendio, rileva la stabilità concreta dell'emolumento e non la sua formale classificazione contrattuale. Vince il lavoratore, con condanna del Ministero alle spese di giudizio.
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