Due dipendenti di un'Azienda Sanitaria, inquadrati come collaboratori amministrativi, hanno richiesto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. I lavoratori sostenevano di aver diretto settori aziendali riservati a personale dirigenziale. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, accertando che le attività concretamente svolte rientravano nel loro profilo professionale originario e non presentavano autonomia o poteri decisionali tipici della dirigenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei dipendenti. I giudici hanno chiarito che, per ottenere le differenze retributive, non basta la formale denominazione dell'incarico, ma occorre dimostrare lo svolgimento effettivo e continuativo di compiti di livello superiore, valutato attraverso un rigoroso esame in tre fasi delle mansioni reali rispetto alle declaratorie contrattuali.
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