Un dipendente pubblico ha agito contro l'amministrazione regionale per ottenere il ricalcolo della tredicesima mensilità, chiedendo di includere nella base di calcolo l'indennità di amministrazione confluita nella retribuzione individuale di anzianità. I giudici di merito hanno accolto la domanda del lavoratore, condannando l'ente al versamento delle differenze economiche. L'amministrazione ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata interpretazione del contratto collettivo integrativo e la prescrizione dei crediti retributivi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il contratto integrativo decentrato costituisce un accordo di diritto comune, la cui interpretazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto denunciando la violazione esplicita dei canoni legali di interpretazione contrattuale, omissione commessa dall'ente ricorrente. Il dipendente pubblico conserva integralmente il diritto alle somme riconosciute.
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