Un lavoratore della scuola, inserito nelle graduatorie permanenti del personale ATA, ha richiesto il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato, lamentando la presenza di posti vacanti e la reiterazione abusiva di contratti a termine. La Corte d'Appello ha negato l'immissione in ruolo per mancanza della necessaria autorizzazione ministeriale alle assunzioni, concedendo solo un risarcimento per il danno subito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che il diritto all'assunzione non sorge automaticamente con la sola esistenza di posti liberi in organico, ma richiede sempre il formale provvedimento di autorizzazione del Ministero, che costituisce un elemento essenziale del diritto stesso. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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