Una dipendente comunale vinceva un ricorso amministrativo ottenendo l'annullamento della graduatoria di una selezione interna e il conseguente inquadramento retroattivo in una qualifica superiore. Successivamente, chiedeva al datore di lavoro il riconoscimento degli ulteriori avanzamenti economici e delle differenze stipendiali maturati nel frattempo, proponendo in subordine domanda di risarcimento danni. Di fronte al contrasto tra tribunale ordinario e TAR sulla competenza a giudicare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il riparto di giurisdizione. La domanda di ricostruzione della carriera nel pubblico impiego e i relativi scatti stipendiali spettano al giudice ordinario del lavoro, poiché riguardano diritti soggettivi contrattualizzati. Al contrario, la richiesta subordinata di risarcimento danni per vizi della procedura selettiva appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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