Un dipendente pubblico ha contestato l'illegittimità del suo secondo contratto a termine nel pubblico impiego, stipulato con un Comune, per il superamento del limite massimo di trentasei mesi. Il Comune sosteneva che il superamento fosse legittimo in base all'accordo collettivo, ritenendo che la programmazione del fabbisogno di personale equivalesse all'avvio delle procedure di assunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che solo la pubblicazione del bando di concorso segna l'effettivo avvio della procedura di copertura dei posti. Di conseguenza, il superamento del limite temporale rende il contratto illegittimo. Inoltre, la Corte ha ribadito che in caso di abuso di contratti a termine nella pubblica amministrazione, il danno subito dal lavoratore è presunto per legge, confermando il diritto al risarcimento stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
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