Una funzionaria pubblica, titolare di un incarico dirigenziale temporaneo, ha citato in giudizio l'ente regionale per ottenere il riconoscimento della durata minima triennale prevista per i dirigenti di ruolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito una chiara distinzione tra l'incarico dirigenziale conferito a dirigenti di ruolo (art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001), che prevede una durata minima, e quello eccezionale e temporaneo conferito a soggetti esterni o non di ruolo (co. 6), per il quale la legge stabilisce solo un limite massimo di durata, non uno minimo.
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