Un'azienda che smaltisce autonomamente pneumatici usati si opponeva al pagamento della tassa sui rifiuti (TARSU) richiesta dal Comune. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo un principio fondamentale: l'esenzione TARSU rifiuti speciali non è automatica. Per ottenerla, l'azienda ha l'onere di provare, con una denuncia specifica e documentata, quali sono le aree esatte destinate esclusivamente alla produzione di tali rifiuti. In assenza di questa prova rigorosa, l'esenzione non si applica e la tassa è dovuta anche per le aree produttive, oltre che per uffici e zone scoperte. La semplice produzione di rifiuti speciali non è sufficiente a garantire l'esenzione totale.
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