L'Azienda ha contestato l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) su un capannone industriale e su locali adibiti a magazzino. Sosteneva che le aree di stoccaggio non fossero tassabili e che la zona produttiva fosse esente poiché i rifiuti speciali (rottami ferrosi) venivano smaltiti autonomamente tramite terzi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i magazzini di prodotti finiti sono tassabili e che le riduzioni o esenzioni non operano in automatico, richiedendo una tempestiva dichiarazione di variazione senza effetti retroattivi. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Concessionaria: l'autosmaltimento di rifiuti speciali non comporta un'esenzione totale automatica, ma richiede una verifica di assimilabilità secondo i regolamenti comunali, potendo dare diritto solo a una riduzione della quota variabile, fermo restando il pagamento della quota fissa.
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