Due coeredi ereditano una tenuta agricola. Uno di essi coltiva direttamente i terreni, attivando per legge un affitto agrario. In sede di conciliazione, le parti concordano il versamento provvisorio del cinquanta per cento del canone sui terreni e sui fabbricati rurali. Una successiva sentenza successoria riconosce all'affittuario la proprietà esclusiva dei fabbricati. Di conseguenza, il coltivatore rifiuta di corrispondere la quota per gli immobili rurali. La coerede agisce con decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario per riscuotere l'intero importo stabilito nell'accordo. L'opponente eccepisce la competenza sezione specializzata agraria. La Corte di Cassazione respinge il ricorso della coerede, revocando l'ingiunzione ordinaria. La lite impone di verificare l'oggetto effettivo del rapporto agrario sottostante e spetta perciò al giudice specializzato.
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