Un ex Amministratore e alcuni membri del consiglio di un ente pubblico hanno subito un giudizio per danno erariale. Nel corso della causa, il giudice ha nominato un perito tecnico e ha liquidato il suo compenso, ponendolo inizialmente a carico dell'Amministratore. Successivamente, la sentenza di primo grado ha ripartito l'onere tra tutti i convenuti. L'Amministratore ha impugnato il provvedimento di liquidazione davanti alla Corte dei Conti, che ha dichiarato il ricorso inammissibile. I soggetti coinvolti hanno quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per vizi di procedura. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Rispetto ai limiti della giurisdizione contabile, la Cassazione valuta soltanto il superamento dei confini esterni del potere del giudice contabile, mentre non può sindacare gli errori procedurali interni.
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