Un professionista legale ha chiesto il pagamento del compenso professionale dell'avvocato per l'assistenza fornita a una società cliente in precedenti gradi di giudizio. Il Tribunale ha accolto la domanda del legale e la Corte d'Appello ha respinto il gravame della società. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di rito, questioni sull'accordo tariffario e l'applicazione dei parametri forensi. Poco prima dell'adunanza decisoria, la società ricorrente ha depositato formale rinuncia all'impugnazione, munita del visto di accettazione del difensore opposto. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, escludendo la condanna alle spese giudiziarie e l'obbligo del raddoppio del contributo unificato a carico della parte rinunciante.
Continua »