Un cittadino, imputato in un processo penale, ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dopo il rigetto della domanda, il suo difensore ha presentato opposizione in via telematica. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che si dovessero applicare le rigide regole del codice di procedura penale, che all'epoca non consentivano il deposito telematico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino e del suo avvocato. I giudici hanno chiarito che l'opposizione contro il rigetto del patrocinio a spese dello Stato deve seguire le regole del rito sommario civile. Di conseguenza, il deposito telematico era perfettamente valido. La Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale, ordinando di riesaminare il caso con la procedura corretta.
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