Un avvocato ha chiesto al Tribunale la liquidazione del compenso per la difesa di una cliente ammessa al gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la richiesta perché il legale non aveva allegato il documento di iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che l'iscrizione in tale albo non deve essere provata dal richiedente, trattandosi di un elenco pubblico. Inoltre, nei giudizi di liquidazione dei compensi, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda per carenza di prove, ma ha il dovere di attivare i propri poteri istruttori d'ufficio per verificare i presupposti e quantificare il compenso dovuto. Di conseguenza, la decisione precedente è stata annullata con rinvio.
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