Un avvocato ha contestato il decreto di pagamento dei suoi onorari per aver assistito un cliente con gratuito patrocinio. Il Tribunale ha respinto la sua opposizione. L'avvocato ha quindi proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo un principio fondamentale: l'inappellabilità dell'ordinanza di liquidazione compensi. Questa regola, prevista da una legge speciale, prevale sulle norme generali del processo civile, anche dopo le recenti riforme. Di conseguenza, l'appello non era ammissibile e il ricorso dell'avvocato è stato definitivamente respinto.
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