Un professionista ha agito per il recupero di compensi professionali contro alcuni clienti, qualificabili come consumatori, citandoli davanti al tribunale della loro residenza. Nonostante la scelta dell'attore rispettasse il **foro del consumatore**, il tribunale adito ha declinato la propria competenza a favore dell'ufficio giudiziario dove era stata prestata l'attività professionale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che la tutela del consumatore impone la prevalenza del suo foro di residenza, che è esclusivo e inderogabile. Di conseguenza, se il professionista sceglie correttamente tale foro, il consumatore non può eccepire l'incompetenza per spostare la causa altrove.
Continua »