Un automobilista ha impugnato diversi verbali per eccesso di velocità. Il Tribunale, in grado di appello, ha confermato la decisione del Giudice di Pace rigettando il gravame. Tuttavia, il giudice di secondo grado ha seguito le regole del rito ordinario, assegnando termini per memorie scritte invece di leggere il dispositivo in udienza. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che per l'opposizione a verbali del codice della strada è obbligatorio il rito del lavoro. L'omessa lettura del dispositivo al termine della discussione comporta la nullità insanabile della sentenza, poiché viola i principi di concentrazione e immutabilità della decisione. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
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