Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per sanzioni stradali, ottenendo ragione in primo grado. L'agente della riscossione ha proposto appello, accolto dal Tribunale. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che si trattava di un appello tardivo. Poiché la materia è soggetta al rito del lavoro, il termine per l'impugnazione si considera rispettato solo con il deposito del ricorso in cancelleria entro la scadenza semestrale. Nel caso di specie, l'atto era stato notificato tempestivamente ma depositato oltre il termine, rendendo l'impugnazione inammissibile.
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