Una società di servizi ha citato in giudizio un'azienda sanitaria locale per ottenere un indennizzo per arricchimento ingiustificato, sostenendo di aver svolto prestazioni aggiuntive non contrattualizzate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. L'inammissibilità è stata motivata dalla regola della 'doppia conforme', che impedisce un nuovo esame dei fatti quando due sentenze di merito giungono alla stessa conclusione. La Corte ha inoltre escluso la responsabilità precontrattuale dell'ente e ha chiarito che, per l'azione di arricchimento ingiustificato, non è sufficiente dimostrare l'esecuzione di prestazioni extra, ma è necessario provare che l'ente ne fosse consapevole e le avesse volute, escludendo l'ipotesi di 'arricchimento imposto'.
Continua »