Un contribuente, titolare di una carrozzeria, impugna un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Dopo una vittoria in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, rigetta definitivamente il ricorso del contribuente, confermando che l'onere di provare le cause che giustificano lo scostamento dai parametri degli studi di settore grava su di lui. Giustificazioni generiche, come la crisi del settore, non sono considerate sufficienti se non supportate da prove concrete e specifiche.
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