Decadenza Impugnazione Somministrazione: Ogni Contratto ha il suo Termine
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto del lavoro: la decadenza dall’impugnazione della somministrazione di lavoro in caso di contratti successivi. La Suprema Corte ha chiarito che ogni singolo contratto a termine costituisce un rapporto autonomo e, pertanto, deve essere impugnato entro il termine di decadenza che decorre dalla sua specifica scadenza, senza che la contestazione dell’ultimo rapporto possa ‘salvare’ i precedenti.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguardava una lavoratrice impiegata tramite un’agenzia per il lavoro presso una casa di cura privata, attraverso una serie di contratti di somministrazione a termine succedutisi dal luglio 2013 al gennaio 2015. La lavoratrice, al termine dell’ultimo contratto, ha impugnato l’intera serie di rapporti di lavoro, chiedendone la conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, sostenendo l’illegittimità dei termini apposti.
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’eccezione di decadenza sollevata dalle società. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la lavoratrice avesse impugnato tardivamente tutti i contratti ad eccezione dell’ultimo, poiché la contestazione era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione di ciascun precedente rapporto. Contro tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione.
La Questione sulla Decadenza dell’Impugnazione in caso di Somministrazione
Il punto centrale del ricorso verteva sull’interpretazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010. La ricorrente sosteneva che, in caso di successione ininterrotta di contratti, il termine per l’impugnazione dovesse decorrere dalla cessazione dell’ultimo contratto, configurandosi di fatto un unico rapporto di lavoro. In questo modo, l’impugnazione dell’ultimo contratto avrebbe avuto l’effetto di contestare l’intera catena contrattuale.
La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha ribadito che, in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai contratti precedenti. Questo perché, giuridicamente, non esiste un unico rapporto continuativo, ma una pluralità di rapporti distinti. L’eventuale accertamento di un unico rapporto di lavoro può avvenire solo ex post, a seguito di una decisione del giudice che dichiari l’illegittimità del termine. Fino a quel momento, ogni contratto è soggetto alle proprie regole di impugnabilità e ai relativi termini di decadenza.
L’Applicazione del Regime di Acausalità
Un altro aspetto interessante della decisione riguarda l’ultimo contratto, stipulato nel settembre 2014. La Corte ha ritenuto che questo contratto ricadesse sotto la disciplina del Decreto-Legge n. 34/2014, che aveva introdotto un regime di ‘acausalità’ per i contratti a termine di durata inferiore a 36 mesi. Ciò significa che per la sua stipulazione non era più necessaria una causale giustificativa, rendendo infondata la censura di genericità della motivazione. La Corte ha quindi escluso l’illegittimità anche dell’ultimo rapporto di lavoro.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione basandosi sul principio della natura autonoma di ciascun contratto a termine. Secondo la Corte, l’inesistenza di un unico rapporto continuativo ab origine comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei contratti si applichino le singole regole inerenti alla loro impugnabilità. Di conseguenza, il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla cessazione di ogni singolo rapporto contrattuale. L’argomentazione della lavoratrice, che invocava un precedente relativo a contratti a progetto, è stata giudicata non pertinente, poiché relativa a una fattispecie non assimilabile. Inoltre, la Corte ha specificato che la domanda volta a far valere il carattere fraudolento della successione di contratti non era stata correttamente formulata nei gradi di merito, rendendola inammissibile in sede di legittimità. Infine, sono state respinte anche le ulteriori doglianze relative alle differenze retributive e al lavoro ‘in nero’ per carenza di prove specifiche.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio fondamentale: chi intende contestare una serie di contratti di somministrazione a termine deve agire tempestivamente, impugnando ogni singolo contratto entro i termini di legge dalla sua scadenza. L’impugnazione dell’ultimo rapporto non ha un effetto ‘sanante’ o estensivo sui precedenti, per i quali il diritto di agire in giudizio può essere irrimediabilmente perduto per decadenza. Questa decisione sottolinea l’importanza per i lavoratori di essere consapevoli dei termini perentori previsti dalla legge e di agire prontamente per la tutela dei propri diritti, contratto per contratto.
In una serie di contratti di somministrazione a termine, quando inizia a decorrere il termine per impugnare ciascun contratto?
Il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione di un contratto di somministrazione a termine decorre dalla cessazione di ogni singolo e specifico contratto.
L’impugnazione dell’ultimo contratto di una serie è sufficiente per contestare anche tutti i contratti precedenti?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’impugnazione dell’ultimo contratto non si estende ai contratti precedenti. Ciascun contratto deve essere impugnato autonomamente entro il rispettivo termine di decadenza.
Un giudice può considerare i contratti precedenti, anche se impugnati tardivamente, per valutare la legittimità complessiva dell’operazione?
Sì. Anche se la decadenza impedisce di dichiarare l’illegittimità dei singoli contratti precedenti, il giudice può tenerne conto per verificare se la reiterazione delle missioni lavorative abbia superato i limiti di durata temporanea, realizzando un’elusione degli obiettivi della normativa europea e nazionale.