La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32820/2024, ha stabilito che la riduzione fiscale per le vittime del terremoto in Abruzzo si applica non solo ai tributi sospesi, ma anche a quelli accertati successivamente dall'Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte, un'interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla finalità della norma e creerebbe un'ingiusta disparità di trattamento. Pertanto, il beneficio della riduzione al 40% dell'imposta dovuta, noto come sisma abruzzese riduzione tasse, ha una portata ampia, includendo anche le imposte emerse da un avviso di accertamento notificato dopo il periodo di sospensione dei pagamenti.
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