Un cittadino, inizialmente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si oppone alla sua revoca. Dopo un rinvio dalla Corte di Cassazione, il tribunale ha stabilito che le spese legali per tutte le fasi del giudizio dovessero essere pagate dall'Erario (lo Stato), e non dal Ministero della Giustizia, risultato soccombente. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, chiarendo che l'ammissione originaria al patrocinio a spese dello Stato si estende automaticamente a tutti i procedimenti connessi e accessori, inclusa l'opposizione alla sua revoca. Di conseguenza, è corretto che sia l'Erario a farsi carico dei costi.
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