L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento sintetico nei confronti di due coniugi per l'anno d'imposta 1996, basandosi su indagini bancarie che mostravano movimenti non giustificati. La contribuente, anche in qualità di erede del marito defunto, ha impugnato l'atto contestando la mancanza di un contraddittorio preventivo e sostenendo che le presunzioni bancarie non potessero applicarsi ai redditi di capitale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per gli accertamenti antecedenti alla riforma del 2010, non vi era obbligo di contraddittorio preventivo. Inoltre, la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie non giustificate si applica alla generalità dei contribuenti, inclusi i titolari di redditi di capitale, e non solo a imprenditori o professionisti. Di conseguenza, la contribuente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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