La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1766/2025, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul redditometro. L'accertamento, relativo all'anno 2008, era scaturito da acquisti immobiliari effettuati dalla moglie, priva di redditi dichiarati, negli anni 2010 e 2011. La Corte ha stabilito due principi fondamentali: primo, per gli anni d'imposta antecedenti al 2009 si applicano le vecchie regole del redditometro, che consentono di "spalmare" la spesa su più anni; secondo, per vincere la presunzione del Fisco, il contribuente deve fornire una prova documentale rigorosa non solo della disponibilità di fondi, ma anche di circostanze che colleghino tali fondi alla spesa contestata, non essendo sufficiente la mera allegazione della loro esistenza.
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