Un'agenzia regionale aveva interrotto il pagamento dell'indennità chilometrica a un dipendente, sostenendo l'inapplicabilità del CCNL di settore privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agenzia, stabilendo che il rapporto di lavoro, seppur pubblico, rientra nell'ambito del lavoro privatizzato e, pertanto, il trattamento economico previsto dal CCNL privato è legittimo. Inoltre, le norme generali sul contenimento della spesa pubblica non rendono automaticamente inefficace una specifica clausola contrattuale come quella sull'indennità chilometrica.
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