Una società immobiliare, titolare di quote superiori al 5% in fondi comuni di investimento immobiliare, ha impugnato il rifiuto di rimborso di un'imposta sostitutiva versata nel 2011. La società sosteneva che l'imposta, calcolata sul valore delle quote, non fosse dovuta in assenza di utili distribuiti o plusvalenze reali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del tributo. I giudici hanno chiarito che l'imposta sostitutiva fondi immobiliari si applica sul valore patrimoniale delle quote detenute da investitori qualificati non istituzionali, indipendentemente dall'effettiva maturazione di redditi. Tale prelievo non viola il principio di capacità contributiva, poiché il possesso di quote di rilevante valore costituisce di per sé un indice di ricchezza tassabile, volto anche a evitare manovre elusive.
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