La Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante la sanzione amministrativa irrogata al gestore di un bar e internet point per aver messo a disposizione dei clienti computer utilizzati per il gioco online con vincite in denaro. La Corte di Appello aveva confermato la sanzione, stabilendo che la norma (art. 110, comma 9 f-quater, T.U.L.P.S.) punisce la messa a disposizione di qualsiasi apparecchio che, anche indirettamente, consenta il gioco, a prescindere dal fatto che non sia la sua funzione esclusiva. Il procedimento in Cassazione è stato sospeso per adesione del ricorrente a una definizione agevolata, ma l'ordinanza ripercorre i principi affermati nei gradi di merito, chiarendo che offrire un computer per gioco online in un locale pubblico integra una condotta sanzionabile.
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