Computer per gioco online in bar e locali: quando scatta la sanzione?
L’installazione di postazioni PC in un locale pubblico, come un bar o un internet point, può comportare rischi legali significativi se questi dispositivi vengono usati per il gioco d’azzardo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri di responsabilità dell’esercente, anche quando l’attività di gioco non è l’unica funzione del computer. L’analisi del provvedimento chiarisce quando la semplice messa a disposizione di un computer per gioco online integra un illecito amministrativo.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un accertamento ispettivo condotto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso un’attività commerciale che fungeva da bar, internet point e punto vendita di scommesse sportive. Durante l’ispezione, i funzionari notarono che uno dei tredici computer con libero accesso a Internet era utilizzato da un cliente per giocare online su siti che prevedevano vincite in denaro.
Di conseguenza, l’Agenzia irrogava una sanzione amministrativa sia alla società che al suo legale rappresentante, in base all’articolo 110, comma 9 f-quater, del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). L’esercente impugnava il provvedimento, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello confermavano la legittimità della sanzione. La questione giungeva così all’esame della Corte di Cassazione.
L’interpretazione della norma sul computer per gioco online
La difesa del ricorrente si basava sull’argomento che i computer erano a disposizione degli utenti come parte del servizio di internet point, non specificamente per il gioco. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto questa tesi, fornendo una lettura rigorosa della normativa.
Secondo i giudici di merito, la legge sanziona la messa a disposizione di qualsiasi apparecchio che, anche solo indirettamente, sia destinato a qualunque forma di gioco, lecito o illecito, se non risponde a determinate caratteristiche tecniche. Il fatto che i dispositivi fossero semplici computer non escludeva la loro riconducibilità alla norma, poiché l’elemento decisivo era la loro effettiva, ancorché non esclusiva, destinazione al gioco, come dimostrato dall’uso fattone da un cliente al momento del controllo.
La responsabilità attiva dell’esercente
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura della condotta dell’esercente. La Corte ha chiarito che non si tratta di una responsabilità per omessa vigilanza sul comportamento dei clienti, bensì di una responsabilità commissiva. L’illecito consiste nel “mettere a disposizione” apparecchiature che hanno la potenzialità d’uso per il gioco. La presenza di un’attività secondaria di raccolta scommesse, secondo i giudici, aumentava il rischio di favorire il gioco d’azzardo, distinguendo il caso da quello di un hotel o B&B che offre un PC con accesso a internet come mera cortesia.
Le Motivazioni
Le motivazioni della decisione confermata nei gradi di merito si fondano su una precisa interpretazione della ratio legis. La norma introdotta nel 2019 mira a rafforzare la tutela dei consumatori esposti al rischio di ludopatia. In quest’ottica, la legge non richiede che l’apparecchio sia funzionale esclusivamente al gioco. È sufficiente che, in concreto, emerga una sua destinazione a tale scopo, anche se non unica.
La Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività secondaria di centro scommesse, unita alla propensione al gioco degli utenti, trasformasse i semplici PC in “strumenti utili e funzionali all’accesso al gioco on line”. Questa condotta è stata qualificata come un’intermediazione causalmente efficiente nel produrre una lesione al bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la salute pubblica e la prevenzione della ludopatia.
Inoltre, sono stati respinti i dubbi di incostituzionalità e di contrasto con le direttive europee. La limitazione dell’accesso alla rete internet è stata giudicata proporzionata e necessaria per tutelare un interesse pubblico prevalente, in linea con la normativa comunitaria che consente restrizioni per finalità di interesse generale.
Le Conclusioni
Sebbene il procedimento in Cassazione sia stato sospeso a seguito dell’adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi, l’ordinanza interlocutoria delinea un principio di diritto molto chiaro per gli operatori del settore. La messa a disposizione di computer in un locale pubblico, specialmente se abbinata ad altre attività legate al gioco, comporta una responsabilità diretta per l’esercente se tali dispositivi consentono l’accesso a piattaforme di gioco online con vincite in denaro. La sanzione non dipende dalla vigilanza, ma dalla scelta di fornire uno strumento che, per sua natura, può agevolare e incentivare il gioco d’azzardo. Gli esercenti devono quindi essere consapevoli che la mera disponibilità di un computer per gioco online è sufficiente a integrare l’illecito amministrativo previsto dal T.U.L.P.S.
È sanzionabile un esercente se mette a disposizione computer per uso generico, ma un cliente li usa per il gioco online?
Sì. Secondo la decisione analizzata, la sanzione scatta per la messa a disposizione di apparecchi che, anche solo indirettamente, consentono il gioco con vincite in denaro. Il fatto che un cliente li usi effettivamente per giocare dimostra la loro concreta destinazione al gioco, rendendo irrilevante che possano essere usati anche per altri scopi.
La responsabilità dell’esercente è esclusa se l’attività principale del locale non è la raccolta di scommesse?
No. Nel caso di specie, la presenza di un’attività secondaria di raccolta scommesse è stata considerata un’aggravante che aumentava il rischio. Tuttavia, il principio si applica a qualsiasi esercente che metta a disposizione apparecchiature con potenziale d’uso per il gioco in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Perché la condotta dell’esercente viene considerata commissiva e non omissiva?
La condotta non è considerata una semplice “mancata vigilanza” (omissiva), ma un’azione positiva di “mettere a disposizione” (commissiva) strumenti che hanno la potenzialità di essere usati per il gioco. L’illecito risiede nella scelta imprenditoriale di fornire tali apparecchiature, creando così una condizione che facilita il gioco d’azzardo.