Un contribuente, imprenditore agricolo, si oppone a degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2009, sostenendo che i suoi terreni, sebbene classificati come edificabili, dovrebbero godere di una tassazione agevolata perché da lui coltivati. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per beneficiare della riduzione d'imposta sull'ICI per le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, è indispensabile presentare un'apposita dichiarazione al Comune. In assenza di tale comunicazione, il terreno viene legittimamente tassato secondo il suo valore venale come area edificabile. Il contribuente ha quindi perso la causa e dovrà pagare le imposte richieste.
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