La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice condannata per reati fallimentari. La difesa lamentava la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, di un concordato in appello concordato con il pubblico ministero, sostenendo che il rigetto avrebbe dovuto comportare la fissazione dell'udienza pubblica. La Suprema Corte ha chiarito che, essendosi svolto il giudizio con rito camerale in base alla normativa emergenziale, non vi era alcun obbligo di conversione del rito in dibattimentale. I giudici di secondo grado hanno implicitamente rigettato l'accordo ritenendo inadeguato il parziale risarcimento di duemila euro offerto dall'imputata per concedere le attenuanti generiche. Di conseguenza, la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione è stata confermata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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