Un geometra impugnava due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2008 e 2009, relativi a presunte irregolarità nelle fatturazioni e deduzioni di costi. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il professionista presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, dimostrando il pagamento degli importi dovuti e delle prime rate. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa entro i termini di legge, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, la lite tributaria si è conclusa definitivamente senza una decisione sul merito delle contestazioni originarie, con spese a carico di chi le ha anticipate.
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