Una società del settore alimentare ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla detrazione IVA su costi per contributi promozionali e premi quantità, ritenuti non inerenti dall'Agenzia delle Entrate. Dopo le sentenze favorevoli nei gradi di merito, l'Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione contestando la ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto. Poiché nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
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