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Direttiva 1999/70/CE — Anno 2023

158 provvedimenti

Altri anni per Direttiva 1999/70/CE

Indennità di esclusività: medici precari battono l’Asl
Tre dirigenti medici veterinari hanno chiesto il riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo determinato per calcolare l'esperienza necessaria a ottenere l'indennità di esclusività. L'Azienda Sanitaria si era opposta, sostenendo che i brevi intervalli tra i contratti a termine interrompessero la continuità del servizio. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che i brevi intervalli temporali tra contratti a termine successivi alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale non interrompono l'anzianità di servizio. Di conseguenza, i lavoratori a tempo determinato hanno diritto allo stesso trattamento dei colleghi stabili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
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Terzo elemento salariale: negato ai lavoratori ex CFL
Due lavoratori, assunti inizialmente con contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno richiesto il pagamento del Terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che ne manteneva l'erogazione solo per chi era già assunto a tempo indeterminato a quella data. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dei dipendenti, stabilendo che non vi è alcuna discriminazione. Poiché i lavoratori non avevano mai percepito tale importo durante il periodo di formazione, non potevano vantare alcun diritto acquisito alla sua conservazione al momento della trasformazione del rapporto. Di conseguenza, l'azienda non è tenuta a corrispondere le differenze retributive richieste.
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Contratto di formazione e lavoro: no al terzo elemento salariale
Due dipendenti di un'azienda di trasporti, assunti inizialmente con un contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno chiesto il pagamento del cosiddetto terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che la conservava solo per chi era già assunto stabilmente a quella data. I lavoratori ritenevano che il loro periodo di formazione dovesse essere equiparato al lavoro ordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che escludere chi era assunto con contratto di formazione e lavoro da un elemento retributivo mai percepito prima non è discriminatorio. La decisione conferma che l'anzianità di servizio resta intatta, ma non dà diritto a indennità mai entrate nel patrimonio del dipendente.
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Scatti di anzianità dei precari: la stabilizzazione non cancella i crediti
Tre docenti precarie hanno fatto causa al Ministero dell'Istruzione chiedendo il risarcimento per l'abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità non riconosciuti durante il precariato. La Corte d'Appello aveva negato entrambi i diritti, ritenendo che la successiva immissione in ruolo avesse sanato ogni violazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto parzialmente il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno stabilito che, sebbene la stabilizzazione escluda il risarcimento automatico del danno, le docenti hanno pieno diritto agli scatti di anzianità dei precari per il periodo di lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, la Cassazione ha condannato il Ministero a pagare le differenze retributive maturate, applicando il principio di non discriminazione previsto dal diritto dell'Unione Europea.
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Rinuncia al ricorso: docente chiude la causa senza sanzioni
Una docente precaria della scuola ha fatto causa al Ministero per ottenere differenze retributive legate all'anzianità di servizio. Dopo le sentenze di merito, la lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Sebbene la rinuncia fosse formalmente imperfetta (irrituale), la Corte di Cassazione ha stabilito che essa dimostra comunque il venir meno dell'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità non era originaria ma successiva.
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Riconoscimento servizio preruolo: vittoria dei docenti precari
Tre docenti della scuola pubblica hanno chiesto il riconoscimento servizio preruolo ai fini della progressione di carriera e del pagamento delle differenze stipendiali. La Corte d'Appello ha accolto la domanda solo per i contratti a termine successivi al 10 luglio 2001, escludendo i periodi precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato deve essere interamente riconosciuta anche per i periodi anteriori al 2001, purché gli effetti economici e di carriera si producano dopo tale data. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Stabilizzazione del personale precario: quando cancella il risarcimento
Un gruppo di docenti e personale ATA ha fatto causa al Ministero dell'Istruzione chiedendo il risarcimento per l'illegittima reiterazione di contratti a termine. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento, ritenendo che la stabilizzazione del personale precario ottenuta dai lavoratori avesse già sanato l'abuso. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dei lavoratori: per quattro docenti, erroneamente considerate stabilizzate dai giudici d'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio per valutare il risarcimento. Per i dipendenti effettivamente immessi in ruolo, invece, la Corte ha confermato che l'assunzione a tempo indeterminato costituisce una misura riparatoria sufficiente a escludere ulteriori risarcimenti automatici, salvo la prova rigorosa di un danno ulteriore da parte del lavoratore.
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Rinuncia al ricorso: il docente precario ferma la Cassazione
Un docente precario ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di differenze retributive basate sull'anzianità di servizio. La Corte d'Appello ha ridotto la somma, calcolandola solo sui giorni di effettivo lavoro anziché sull'intero anno scolastico. Il docente ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente depositato un atto di rinuncia. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso, anche se non perfettamente regolare sotto il profilo formale, dimostra la perdita di interesse del ricorrente a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni fiscali aggiuntive e senza condannare il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio, poiché il Ministero non si era regolarmente costituito.
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Scatti di anzianità: Cassazione dà ragione ai docenti precari
Tre docenti assunte con ripetuti contratti a termine hanno chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere gli scatti di anzianità previsti per il personale di ruolo. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la clausola di salvaguardia del contratto collettivo del 2011 spettasse solo ai dipendenti a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno stabilito che escludere il personale precario dai benefici economici riservati ai colleghi di ruolo viola il principio europeo di non discriminazione. Di conseguenza, la norma del contratto collettivo nazionale deve essere disapplicata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame del caso.
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Parità di trattamento retributivo: precari battono l’ente
Un gruppo di dirigenti assunti a tempo determinato da un ente pubblico regionale ha richiesto il riconoscimento dello stesso stipendio percepito dai colleghi di ruolo. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che i lavoratori dovessero dimostrare la somiglianza delle mansioni e giustificando la disparità con l'assunzione per chiamata diretta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che spetta al datore di lavoro dimostrare le ragioni oggettive di una disparità di stipendio tra personale a termine e di ruolo con lo stesso inquadramento. La sentenza ribadisce il principio della parità di trattamento retributivo, annullando la decisione precedente e disponendo un nuovo giudizio.
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Abuso di contratti a termine: il Comune perde contro le educatrici
Un Ente Locale ha utilizzato ripetutamente contratti a tempo determinato per coprire posti di educatrici negli asili nido comunali. Le Lavoratrici hanno fatto causa denunciando l'abuso di contratti a termine per soddisfare esigenze stabili e ordinarie di insegnamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Locale, confermando l'illegittimità della condotta. I giudici hanno chiarito che l'indizione di continue procedure selettive e la variazione delle ore di docenza non escludono l'abuso, poiché l'amministrazione ha coperto per anni un fabbisogno strutturale con contratti precari. L'Ente Locale è stato condannato a risarcire i danni e a pagare le spese legali.
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Reiterazione contratti a termine: scontro sulla prescrizione
Un docente ha agito in giudizio contro il Ministero dell'Istruzione contestando l'illegittima reiterazione contratti a termine e richiedendo il risarcimento dei danni e l'adeguamento dello stipendio in base all'anzianità di servizio. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo in parte le differenze retributive, applicando la prescrizione quinquennale su alcuni crediti. Il docente ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere l'applicazione della prescrizione decennale. La Suprema Corte, rilevando un contrasto interpretativo cruciale sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione, ha sospeso la decisione. Con l'ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.
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Assunzione a tempo indeterminato: graduatoria contro burocrazia
Due lavoratori della scuola (personale ATA) hanno richiesto l'assunzione a tempo indeterminato basandosi sulla loro posizione in graduatoria e sulla presenza di posti vacanti. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, concedendo solo il risarcimento del danno per l'abuso di contratti a termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'assunzione a tempo indeterminato richiede necessariamente una specifica autorizzazione ministeriale e non la sola esistenza di posti liberi. I lavoratori hanno quindi perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Diritto all’assunzione a tempo indeterminato: no al ruolo
Tre lavoratori della scuola, inseriti nelle graduatorie permanenti come personale ATA, hanno richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato dopo anni di contratti a termine. I lavoratori sostenevano che la presenza di posti vacanti nell'organico provinciale bastasse a fondare tale diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto all'assunzione a tempo indeterminato sorge solo se vi è stata una formale autorizzazione ministeriale alle assunzioni e se il lavoratore rientra nel contingente autorizzato. La semplice esistenza di posti liberi non è sufficiente. I lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali, confermando il risarcimento per danno comunitario già liquidato nei gradi precedenti.
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Diritto all’assunzione del personale ATA: vacanza non dà ruolo
Una lavoratrice della scuola chiedeva il riconoscimento del Diritto all'assunzione del personale ATA a tempo indeterminato, basandosi sulla presenza di posti vacanti e sul suo inserimento nella graduatoria permanente. La Corte d'Appello aveva negato l'assunzione per via del divieto di conversione dei contratti a termine nel settore pubblico, concedendo solo il risarcimento del danno comunitario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che il Diritto all'assunzione del personale ATA sorge solo se vi è una specifica autorizzazione ministeriale alle assunzioni e se la posizione in graduatoria rientra nel contingente autorizzato. La semplice esistenza di posti vacanti nell'organico non è sufficiente a far nascere un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
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Contratto a termine illegittimo: la causale generica stabilizza
L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con un contratto a tempo determinato indicando come causale la generica dicitura "Apertura New Store". La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità del termine, accertando un rapporto a tempo indeterminato e ordinando il ripristino del rapporto di lavoro. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'avvio di nuove attività fosse esente da limiti quantitativi e che la causale fosse chiara. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'esenzione dai limiti di contingentamento non esonera dall'obbligo di indicare una causale specifica, trasparente e verificabile per iscritto. Di conseguenza, l'assunzione si è tradotta in un contratto a termine illegittimo, con il conseguente diritto della lavoratrice alla stabilizzazione e al risarcimento del danno.
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Contratto a termine: causale vaga e riassunzione del dipendente
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di una nota compagnia aerea. L'azienda aveva giustificato l'assunzione con un generico incremento dell'attività di volo dovuto al ritardo nella dismissione di alcuni aeromobili. I giudici hanno stabilito che tale motivazione mancava della necessaria specificità richiesta dalla legge per un valido contratto a termine. Di conseguenza, l'azienda non ha fornito prove concrete sull'effettiva necessità di personale aggiuntivo rispetto all'organico ordinario. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando l'obbligo di riassumere il lavoratore a tempo indeterminato e di risarcirgli il danno subito, oltre al pagamento delle spese processuali.
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Contratto a tempo determinato: no a deroghe da accordi aziendali
L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con diversi contratti a termine, superando il limite massimo di trentasei mesi previsto dalla legge. L'Azienda sosteneva che i contratti stipulati in base a un accordo integrativo aziendale per attività stagionali dovessero essere esclusi dal calcolo dei trentasei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che solo la contrattazione collettiva nazionale, e non quella aziendale, può derogare al limite massimo di durata per il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato a tempo indeterminato, con obbligo di riassunzione e risarcimento del danno per La Lavoratrice.
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Abuso di contratti a termine: no al risarcimento automatico
Un lavoratore della pubblica amministrazione, assunto inizialmente con ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato, ha fatto causa al Ministero chiedendo il risarcimento dei danni per l'abuso di contratti a termine. Nel frattempo, il dipendente è stato stabilizzato con un contratto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che la stabilizzazione cancella l'abuso e ripara il danno subito. Di conseguenza, non spetta alcun risarcimento automatico aggiuntivo, a meno che il lavoratore non dimostri concretamente di aver subito ulteriori e specifici danni patrimoniali o personali a causa del precariato. Il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali.
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Abuso di contratti a termine: l’ente pubblico perde e risarcisce
Un docente ha lavorato per anni presso una scuola paritaria gestita da un ente pubblico previdenziale tramite quattro contratti a tempo determinato. Il lavoratore ha contestato l'illegittima reiterazione dei contratti, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al risarcimento di dieci mensilità per l'abuso di contratti a termine. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicabilità delle norme speciali della scuola statale e contestando il danno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che ai dipendenti delle scuole paritarie gestite da enti diversi dal Ministero dell'Istruzione si applica lo statuto generale del pubblico impiego. Di conseguenza, la reiterazione ingiustificata dei contratti costituisce un abuso che dà diritto al risarcimento del danno, non sanabile da una ipotetica e futura stabilizzazione.
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