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Direttiva 1999/70/CE — Anno 2023

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158 provvedimenti

Altri anni per Direttiva 1999/70/CE

Progressione stipendiale docenti: sì anche senza titolo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31004/2023, ha stabilito che la progressione stipendiale docenti spetta anche al personale precario privo del titolo di abilitazione. Il trattamento economico non può essere differenziato se le mansioni svolte sono identiche a quelle del personale di ruolo, poiché la mancanza della qualifica non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una discriminazione retributiva basata sull'anzianità di servizio.
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Anzianità docenti precari: sì alla parità di stipendio
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità dei docenti precari deve essere pienamente riconosciuta ai fini della progressione stipendiale, equiparandola a quella dei docenti di ruolo. Con l'ordinanza n. 30944/2023, la Corte ha chiarito che la mancanza del titolo di abilitazione non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una disparità di trattamento economico, poiché ciò che conta è l'identità delle mansioni svolte. Il ricorso di un'amministrazione regionale è stato quindi respinto, confermando il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
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Anzianità docenti precari: sì senza abilitazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità dei docenti precari deve essere riconosciuta ai fini della progressione stipendiale, equiparandoli ai docenti di ruolo, anche in assenza del titolo di abilitazione. La Corte ha specificato che il principio di non discriminazione, derivante dalla normativa europea, impone di considerare la sostanza del lavoro svolto, che è identica. Tuttavia, ha negato che tale riconoscimento possa estendersi al periodo di prova successivo all'immissione in ruolo, poiché in quella fase il docente è già un lavoratore a tempo indeterminato e la comparazione non è più tra precario e di ruolo.
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Anzianità docenti precari: sì alla parità retributiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'amministrazione regionale che negava la progressione stipendiale a due docenti precarie perché prive del titolo di abilitazione. La Corte ha stabilito che, in base al principio di non discriminazione, ai fini del calcolo dell'anzianità docenti precari, ciò che rileva è l'effettivo servizio prestato e la mansione svolta, identica a quella dei colleghi di ruolo, rendendo irrilevante la mancanza del titolo formale per la parità di trattamento economico.
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Rinuncia al risarcimento: quando è nulla per la legge?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al risarcimento del danno da parte di lavoratori precari del settore pubblico è da considerarsi nulla qualora sia collegata, in un rapporto sinallagmatico, alla stipula di un ulteriore contratto a termine che viola norme imperative, come il superamento del limite massimo di durata di 36 mesi. Il caso riguardava alcuni agenti di polizia municipale che avevano accettato un nuovo contratto part-time rinunciando a ogni pretesa pregressa. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, dichiarando la nullità sia della clausola contrattuale sia della conseguente rinuncia.
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Carta Docente precari: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, ha stabilito che la Carta Docente, il bonus di 500 euro per l'aggiornamento professionale, spetta anche ai docenti precari. Il caso riguardava un insegnante con contratti a tempo determinato che si era visto negare il beneficio. La Corte ha applicato il principio di non discriminazione previsto dalla normativa europea (Direttiva 1999/70/CE), disapplicando la legge nazionale che limitava il bonus ai soli docenti di ruolo. La sentenza chiarisce che hanno diritto alla Carta i docenti con supplenze annuali (fino al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06). Viene inoltre definita la natura dell'obbligazione come 'pagamento a scopo vincolato' e si stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di adempimento e di dieci anni per l'azione risarcitoria.
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Collaboratore esperto linguistico: no a parità di paga
Un collaboratore esperto linguistico, dopo anni di contratti a termine e successiva stabilizzazione, ha citato in giudizio l'università per ottenere un risarcimento danni e l'equiparazione dello stipendio a quello dei ricercatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la stabilizzazione costituisce una misura sufficiente a sanare l'abuso dei contratti a termine e che il ruolo e la retribuzione del collaboratore esperto linguistico sono distinti da quelli del personale accademico, essendo regolati dalla contrattazione collettiva.
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Abuso contratti a termine: sì al risarcimento danni
Un lavoratore, precedentemente impiegato in lavori socialmente utili (LSU), è stato assunto da un comune con una serie di contratti a termine. Dopo aver contestato la reiterazione abusiva dei contratti, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i rapporti di lavoro finalizzati alla stabilizzazione di personale LSU sono soggetti alle normative europee che vietano l'abuso contratti a termine. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per determinare il diritto al risarcimento del danno, tenendo conto della successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
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Abuso contratti a termine LSU: la Cassazione decide
Una lavoratrice, impiegata per anni da un Comune con contratti a termine successivi a un periodo di lavori socialmente utili (LSU), ha chiesto il risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, qualificando i contratti come parte di una speciale normativa regionale di stabilizzazione, non soggetta alle tutele europee. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che la normativa regionale non può derogare ai principi UE contro l'abuso dei contratti a termine LSU. Il caso è stato rinviato per valutare il diritto al risarcimento, anche alla luce della successiva stabilizzazione della lavoratrice.
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Contratti a termine LSU: la Cassazione e il diritto UE
Un lavoratore, precedentemente impiegato in lavori socialmente utili (LSU), ha impugnato la legittimità di una serie di contratti a termine stipulati con un Comune. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9560/2023, ha annullato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva escluso l'applicabilità delle tutele contro l'abuso dei contratti a termine previste dalla normativa nazionale ed europea. La Suprema Corte ha stabilito che le leggi regionali speciali per la stabilizzazione degli LSU non possono derogare ai principi fondamentali dell'Unione Europea, affermando che il giudice deve valutare la natura effettiva del rapporto di lavoro e riconoscere il diritto al risarcimento del danno (cd. danno comunitario) in caso di reiterazione abusiva, anche se il lavoratore è stato successivamente stabilizzato.
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Contratti a termine PA: Abuso e Limiti secondo la Cassazione
Un lavoratore di un ente comunale è stato impiegato per dieci anni tramite successivi contratti a termine. Egli ha contestato l'abuso di tale strumento, utilizzato per coprire un'esigenza permanente. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che anche le norme speciali per l'assunzione di dirigenti (art. 110 TUEL) non possono giustificare il rinnovo prolungato di contratti a termine PA in assenza di comprovate e genuine esigenze temporanee, in linea con la direttiva europea. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Diploma magistrale GAE: Cassazione nega l’inserimento
La Cassazione ha respinto il ricorso di una docente con diploma magistrale che chiedeva l'inserimento nelle GAE. La Corte ha confermato che il solo possesso del titolo, conseguito entro il 2001/2002, non è sufficiente per accedere alle graduatorie ad esaurimento, chiuse a nuovi inserimenti dalla legge 296/2006, allineandosi ai principi del Consiglio di Stato.
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Diploma magistrale: no all’inserimento nelle GAE
Una docente con diploma magistrale ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), vedendo il suo ricorso respinto in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato l'appello finale, stabilendo che, sebbene il diploma magistrale sia un titolo abilitante, non è di per sé sufficiente per l'iscrizione nelle GAE. La Corte ha sottolineato che la legge del 2006 ha 'chiuso' tali graduatorie a nuove categorie, salvaguardando solo le posizioni di coloro che già possedevano i requisiti per le precedenti graduatorie permanenti.
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Diploma Magistrale GAE: Cassazione nega l’inserimento
La Corte di Cassazione, con ordinanza 7515/2023, ha stabilito che il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Accogliendo il ricorso del Ministero dell'Istruzione, la Corte ha annullato la decisione della Corte d'Appello, specificando che il diploma, sebbene abilitante, non conferiva il diritto di accesso alle graduatorie permanenti, trasformate poi in GAE. La decisione si allinea con i principi già espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, negando il diritto all'inserimento nelle liste per le assunzioni a tempo indeterminato.
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Diploma magistrale GAE: Cassazione nega l’inserimento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7507/2023, ha rigettato il ricorso di un'insegnante in possesso di diploma magistrale che chiedeva l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). La Corte ha confermato che il solo possesso del diploma, sebbene sia un titolo abilitante, non costituisce requisito sufficiente per l'accesso alle GAE, in quanto queste sono state normativamente chiuse a nuovi inserimenti. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, sia della Cassazione che del Consiglio di Stato.
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Contratti a termine P.A.: il limite di 36 mesi vale sempre
La Corte di Cassazione ha stabilito che nei contratti a termine P.A., il limite massimo di durata di 36 mesi è inderogabile e si calcola cumulando tutti i rapporti di lavoro per mansioni equivalenti con lo stesso ente, anche se le assunzioni derivano da diverse procedure selettive. La sentenza conferma il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno per l'abuso subito a causa della reiterazione dei contratti oltre il limite legale.
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Giudicato implicito sulla giurisdizione: il caso
Dei vice procuratori onorari chiedono il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale rigetta nel merito. In appello, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione. La Cassazione cassa la sentenza, affermando che si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione perché la questione non era stata appellata, impedendo al giudice di secondo grado di rilevarla d'ufficio.
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Abuso contratti a termine: risarcimento anche per docenti
Un insegnante, impiegato per anni con contratti a tempo determinato, anche come docente di sostegno, ha citato in giudizio il Ministero per l'illegittimità di tale precarietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il diritto del docente al risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a termine. La Corte ha stabilito che la continua reiterazione di incarichi sulla stessa cattedra e nello stesso istituto, anche se su posti in 'organico di fatto', costituisce un abuso che va risarcito, principio applicabile anche ai docenti di sostegno.
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