La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni lavoratori del settore scolastico che, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato, chiedevano un risarcimento per l'illegittimo utilizzo di contratti a termine in passato. La Corte ha stabilito che, nel contesto specifico della scuola, la stabilizzazione e risarcimento del danno non sono cumulabili automaticamente. L'assunzione a tempo indeterminato (la stabilizzazione) è già una misura sanzionatoria adeguata e sufficiente a compensare l'abuso subito. Pertanto, i lavoratori non hanno diritto a un ulteriore indennizzo monetario, a meno che non dimostrino di aver subito danni specifici e ulteriori, diversi dalla perdita della stabilità lavorativa che hanno poi ottenuto.
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